CODICE ETICO
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Capo I – Principi generali
Articolo1 Questo codice etico definisce e rende pubblicamente noti gli obblighi del/della drammaterapista (DRT) nel suo comportamento professionale responsabile. Le regole del presente codice sono vincolanti per tutti gli iscritti SPID. Il/la DRT è tenuto/a alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalle relative responsabilità e sanzioni disciplinari. Il/la DRT deve aver conoscenza dei diritti e degli obblighi dei terapisti, dei medici, degli psicologi, degli psicoterapeuti e/o altre figure professionali riconosciute afferenti ai medesimi campi applicativi, così come dei requisiti e dei diritti legali per svolgere la pratica privata in relazione alle altre figure professionali regolamentate.
Articolo 2 Gli obblighi etici definiti negli articoli sotto esposti sono regole di condotta che governano sia il/la DRT che la professione, allo scopo di tutelare l’utenza, di salvaguardare gli standard professionali e di promuovere l’integrità morale individuale. L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente codice e ogni azione o omissione comunque contraria al decoro, alla dignità e al corretto esercizio della professione sono puniti con le sanzioni disciplinari previste dalla Commissione Etica e Disciplina della SPID.
Articolo 3 Questa associazione definisce la Drammaterapia (DRT) come l’uso intenzionale e sistematico degli aspetti curativi del dramma e del processo creativo da esso attivato nei processi terapeutici, educativi e formativi e nella comunicazione sociale per promuovere l’integrazione fisica, emotiva, cognitiva, spirituale, la maturità affettiva e psicosociale, la qualità della vita della persona.
Articolo 4 Il/la DRT pratica autonomamente solo dopo aver completato l’iter formativo teorico e pratico riconosciuto dalla SPID e si attiene al livello di formazione e di esperienza raggiunto. Per operare in ambito clinico è consentito attualmente, con riferimento alle normative vigenti, ai DRT che possiedano una qualificazione professionale di base in questo settore o comunque ai DRT che operino all’interno di un’equipe multidisciplinare (medico-psico-pedagogica). L’associazione dei DRT riconosce l’esercizio della pratica privata al/alla DRT solo dopo il conseguimento di una formazione che rispetti gli standard che regolano il profilo professionale definito da questa associazione e l’iscrizione definitiva al relativo registro professionale. Il/la DRT non può usare il titolo di DRT o di membro riconosciuto della SPID senza aver ricevuto l’appropriata certificazione dell’avvenuto riconoscimento da parte dell’associazione. L’uso inappropriato della sigla di “DRT-SPID” o di eventuali sue variazioni, che si presti a sviare il pubblico, risulta contrario all’etica.
Articolo 5 Nell’esercizio della professione il/la DRT rispetta e tutela la dignità e il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione e all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base all’estrazione sociale, al sesso di appartenenza, all’orientamento sessuale, all’etnia, alla religione, alla nazionalità , alla disabilità e allo stato socio-economico. In tutti i casi in cui il destinatario e il committente dell’intervento di sostegno non coincidano, il/la DRT tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento.
Articolo 6 Il/la DRT è tenuto/a a mantenere un livello adeguato di competenza professionale, curando l’aggiornamento e la formazione permanente. Utilizza pertanto solo metodiche, tecniche e strumenti di DRT ai quali è adeguatamente formato/a, riconoscendo i limiti della propria competenza, e non suscita aspettative infondate. Il/la DRT presenta in modo corretto e accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Nelle dichiarazioni pubbliche evita di dar luogo a mistificazioni e travisamenti attraverso il sensazionalismo, l’esagerazione e la superficialità.
Articolo 7 Il/la DRT non accetta condizioni di lavoro che compromettano il rispetto delle norme del presente codice. Si adopera per il rispetto di tali norme qualunque sia la sua posizione gerarchica in ambito lavorativo o la natura del suo rapporto di lavoro.
Articolo 8 Il/la DRT salvaguarda la sua autonomia nella scelta dei metodi e delle tecniche nonché della loro utilizzazione, ed è perciò responsabile della loro applicazione e uso e dei risultati e delle valutazioni e interpretazioni che ne ricava.
Articolo 9 Nel comunicare i risultati delle proprie valutazioni e delle proprie ricerche il/la DRT si vieta di presentare dati inventati, falsificati o distorti in tutto o in parte; non esprime valutazioni e giudizi professionali che non siano fondati sulla conoscenza diretta ovvero su una documentazione adeguata e attendibile.
Articolo 10 Il/la DRT contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dall’art.3 del presente codice e non avalla con il proprio titolo attività ingannevoli. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la propria autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.
Articolo 11 Nella sua attività di ricerca il/la DRT è tenuto/a a informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenere il previo consenso, e deve altresì garantire loro la piena libertà di concedere, di rifiutare, ovvero di ritirare il consenso stesso e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la patria potestà o la tutela, ma altresì dai soggetti stessi ove siano in grado di comprendere la natura della prestazione richiesta.
Articolo 12 Il/la DRT èstrettamente tenuto/a al segreto professionale. Pertanto, non rivela notizie fatti o informazioni appresi in ragione del suo rapporto professionale; si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto/a a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale a meno che non sussista il valido e dimostrabile consenso dell’utente o di chi su di lui esercita autorità tutoria. Nel caso di obbligo di referto, il/la DRT limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, al fine di non recare danno all’utente, valutando con prudenza le ipotesi nelle quali la propria doverosa riservatezza comporta grave pericolo per la vita e la salute psicofisica di terzi; nei casi di collaborazione con altri professionisti parimenti tenuti al segreto professionale, il/la DRT può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in rapporto al tipo di collaborazione. Il/la DRT redige relazioni scientifiche, ancorché indirizzate a un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare l’anonimato dei pazienti.
Articolo 13 La segretezza delle comunicazioni dell’utente deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma che riguardi il rapporto professionale. Il/la DRT deve provvedere perché, in caso di suo impedimento, tale protezione venga assicurata.
Articolo 14 Il/la DRT che presta la sua opera professionale in contesti di selezione, valutazione di colleghi, di altre figure professionali o di studenti, è tenuto/a a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, non avalla decisione contraria a tali principi.
Capo II – Rapporti con l’utenza e la committenza.
Articolo 15 Il/la DRT opera in accordo con le procedure e gli orientamenti del trattamento stabiliti dalla struttura con cui ha scelto di operare purché non in contrasto con il presente codice, e aderisce all’accordo contrattuale.
Articolo 16 Il/la DRT si vieta qualsiasi condotta atta a nuocere alle persone di cui si occupa professionalmente e non utilizza il proprio ruolo e i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi personali.
Articolo 17 Il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito nella fase iniziale del rapporto professionale.
Articolo 18 Nell’ambito del proprio lavoro il/la DRT può fare ricorso al contatto fisico con i propri utenti limitatamente alle finalità dell’intervento, esclusivamente nei modi e nei tempi da esso resi necessari, comunque nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona. Nei trattamenti di gruppo si fa garante di analogo rispetto reciproco tra i partecipanti.
Articolo 19 Il/la DRT fornisce nella fase iniziale del rapporto professionale all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e gli scopi delle stesse, nonché circa il grado degli eventuali limiti di riservatezza.
Articolo 20 Il/la DRT si vieta l’uso improprio degli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi il/la DRT è tenuto/a a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica del soggetto.
Articolo 21 Il/la DRT riconosce che i propri problemi personali possono interferire con l’efficacia delle sue prestazioni professionali e si astiene pertanto dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività nel caso in cui sia consapevole di problemi che possono rendere inadeguate le prestazioni medesime o arrecare danno alle persone interessate ad esse.
Articolo 22 Il/la DRT è tenuto/a a interrompere il rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa; previa adeguata valutazione, fornisce al paziente le informazioni necessarie per ricercare altri e più adatti interventi.
Articolo 23 L’erogazione di prestazioni professionali a soggetti minorenni o interdetti è subordinata al consenso di chi esercita sui medesimi la tutela o la patria potestà, fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente. Nell’ipotesi che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, il/la DRT ravvisi come indispensabile un intervento professionale in relazione a gravi rischi per la salute e lo sviluppo psicofisico del minore o dell’interdetto, è tenuto a segnalare il caso all’autorità tutoria competente.
Capo III – Rapporti con i colleghi.
Articolo 24 I rapporti fra i/le DRT devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della solidarietà . Il/la DRT si impegna a sostenere i propri colleghi nella difesa dell’autonomia professionale, nonché dei principi deontologici.
Articolo 25 Il/la DRT si ritiene impegnato/a a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale.
Articolo 26 Nel presentare i risultati delle proprie conoscenze e delle proprie ricerche il/la DRT deve evitare di attribuire a sé contributi che provengano da colleghi o comunque da altre fonti.
Articolo 27 Il/la DRT si astiene dal dare pubblicamente giudizi negativi su colleghi, relativi alla loro formazione, alla loro competenza, e ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali o comunque lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce colpa particolarmente grave se tali giudizi negativi sono volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi significative carenze nella competenza dei colleghi, ovvero casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per i pazienti o per il decoro della professione, il/la DRT è tenuto/a a darne tempestiva comunicazione alla Commissione Etica e Disciplina della SPID.
Articolo 28 Il/la DRT invia clienti o pazienti a colleghi ovvero ad altri professionisti tenendo conto della competenza di questi ad operare nell’ambito professionale richiesto dalla domanda del cliente e/o paziente.
Articolo 29 Il/la DRT si astiene da rilasciare dichiarazioni false o ingannevoli concernenti la propria formazione, la propria competenza, nonché i risultati conseguiti con i propri interventi professionali.
Articolo 30 Il/la DRT impronta la pubblicizzazione della propria attività alla massima correttezza informativa, astenendosi da iniziative meramente reclamistiche finalizzate alla cooptazione della clientela. Capo IV – Norme di attuazione
Articolo 31 È istituito presso la Commissione Etica e Disciplina della SPID l’osservatorio permanente sul codice etico, con il compito di raccogliere ogni materiale utile a formulare eventuali proposte ai fini della revisione periodica del codice etico.
Articolo 32 Per quanto non espressamente previsto dal presente codice etico si fa riferimento al senso di responsabilità e all’etica personale e comunque al rispetto delle normative vigenti nel nostro paese.
SPID Società Professionale Italiana Drammaterapia