STATUTO SPID

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E COSTITUZIONE 

In data 7 Febbraio 2008 è costituita, con ultime modifiche nel Marzo 2022, l’Associazione, senza fini di lucro, denominata “S.P.I.D. – Società Professionale Italiana Drammaterapia”. 

La S.P.I.D. è apartitica ed indipendente ed è regolata dagli articoli 14, 36 e seguenti del Codice Civile, dall’atto costitutivo, dal presente statuto, conforme ai principi della legge n. 4 del 2013, e da regolamenti interni.

La S.P.I.D. riunisce professionisti e studenti della Drammaterapia (DRT, drammaterapeuti e teatroterapeuti) che, nel rispetto delle reciproche differenze formative e operative, teoriche e tecniche, condividono i seguenti principi, finalità e scopi.

ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA 

L’Associazione, avente diffusione nazionale, ha la propria sede legale in Piazza dei Daini 3 – 20126 Milano. In aggiunta alla sede legale, il Consiglio Direttivo ha facoltà di individuare e istituire altre sedi operative, in Italia e all’estero (per specifici compiti, iniziative o evenienze della vita associativa), notificandone ai soci e alle istituzioni interessate l’ubicazione e le funzioni. 

L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta ai sensi dell’art.25 del presente Statuto.

ARTICOLO 3 – PRINCIPI FONDAMENTALI  

  1. La Drammaterapia è una Arteterapia basata sulle arti drammatiche ed il teatro atta a promuovere l’integrazione emotiva, cognitiva, relazionale e corporea, la maturità affettiva e psicosociale e migliorare la qualità della vita delle persone. Viene applicata a contesti educativi e sociali, formativi e dello sviluppo personale, sia in assetto individuale sia di gruppo. Viene impiegata anche in contesti clinici e riabilitativi, all’interno di equipe multiprofessionali, su indicazione e responsabilità di personale sanitario (medici, psicoterapeuti, psicologi). 
  2. L’assunto di fondo della Drammaterapia è l’idea che la persona sia intrinsecamente “drammatica” nel suo sviluppo, cioè legata all’azione trasformativa, alla storia, al fare, come suggerisce la sua originaria etimologia derivante dalla parola greca “drama” (azione compiuta). Principio centrale della Drammaterapia è l’idea che la costruzione di una realtà drammatica condivisa possa costituire un luogo di scambio, in cui è possibile sperimentare ruoli, relazioni, pensieri, emozioni, all’interno della cornice protettiva della “finzione” teatrale. Questo processo di costruzione, che è essenzialmente un processo di gruppo, implica la creazione di un clima di tolleranza e collaborazione, che incoraggia la sensibilità empatica del gruppo e consente l’incremento delle capacità sociali e relazionali, espressive e comunicative. Al contempo, attiva e mette in contatto le componenti creative degli utenti, favorendo l’area dell’immaginazione e dell’esperienza estetica. 
  3. La pratica della Drammaterapia è riservata ad uno specifico profilo professionale, con requisiti operativi e formativi precisi e una precisa assunzione di responsabilità sul piano etico, dell’aggiornamento professionale e della ricerca, in linea con le prospettive europee. S.P.I.D. istituisce a riguardo un codice etico-deontologico di condotta al quale tutti i soci si uniformano integralmente e un sistema di attestazioni e documenti di certificazione dei percorsi formativi. 
  4. La S.P.I.D. assicura forme di tutela e garanzia degli utenti tramite gli strumenti di trasparenza ritenuti più idonei tra cui l’attivazione, ai sensi e con le modalità dell’art.27 ter del Codice del Consumo, di cui al D.lgs 6 settembre 2005 n.206 ed in attuazione dell’art.2, comma 4, della legge 4/2013, di uno sportello per gli utenti per l’accesso diretto con modalità informatiche, che sia riferimento e servizio per la preventiva conciliazione di casi di possibile contenzioso con i singoli professionisti, nonché per soddisfare qualsiasi richiesta di informazione in merito ai requisiti professionali deontologici. Sul sito web sono pubblicate tutte le informazioni utili per i soci e per gli utenti, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità.

ARTICOLO 4 – FINALITÀ E SCOPI  

Al fine di promuovere un esercizio professionale della Drammaterapia, l’Associazione avrà cura di:

  1. Qualificare in Italia la Drammaterapia quale specifica pratica professionale rivolta all’intervento a favore dell’equilibrio e del mantenimento del benessere bio-psico-sociale, alla sua prevenzione, allo sviluppo del potenziale creativo ed evolutivo della persona.  
  2. Promuovere, sostenere e tutelare la qualità della Drammaterapia in Italia e all’estero sul piano professionale, etico e scientifico, con particolare riferimento alla sua pratica, alla ricerca teorica, empirica e sperimentale, ai processi formativi, a garanzia e nell’interesse degli utenti, degli operatori e delle Istituzioni. 
  3. Definire il profilo professionale del drammaterapeuta (DRT), esplicitandone le competenze, le specificità e i limiti, gli standard formativi e gli strumenti operativi, i campi applicativi e le articolazioni istituzionali, onde promuovere un esercizio professionale della Drammaterapia rigoroso e trasparente. 
  4. Istituire e pubblicizzare un registro nazionale di professionisti in Drammaterapia S.P.I.D.(Registro Italiano dei DRT- S.P.I.D.) che si uniformano ai criteri formativi, professionali e deontologici indicati dalla S.P.I.D.. 
  5. Adoperarsi per il riconoscimento legale, formale e sostanziale della professione di drammaterapeuta (DRT). 
  6. Promuovere il confronto, lo scambio, la ricerca e l’integrazione con tutti i soggetti (associazioni, scuole, singoli operatori…) che afferiscono al campo delle terapie espressive, delle arti terapie e, in generale, dell’intervento sull’equilibrio e il mantenimento del benessere bio-psico-sociale, al fine del reciproco arricchimento culturale, sociale e scientifico. 
  7. Curare l’informazione e la divulgazione sulla Drammaterapia e sulle sue applicazioni secondo modalità corrette sul piano della comunicazione e del rigore scientifico. 

ARTICOLO 5 – ATTIVITÀ 

Le principali attività, attuate senza alcun scopo di lucro e/o commerciale, sono le seguenti:

  1. Definizione degli standard formativi per i singoli professionisti aderenti all’associazione
  2. Istituzione, pubblica diffusione, conservazione e periodico aggiornamento del “Registro Italiano dei DRT- S.P.I.D.”. 
  3. Redazione di un Codice Etico dei DRT. 
  4. Tutela e controllo della qualità delle pratiche di Drammaterapia messe in atto dagli aderenti alla S.P.I.D.. 
  5. Promozione di un sistema di attestazione di qualità e qualificazione professionale di servizi nel rispetto della Legge 4/2013 
  6. Interventi presso gli enti istituzionalmente preposti al riconoscimento e alla tutela delle professioni, in sede nazionale e a livello comunitario. 
  7. Promozione di incontri scientifici, tecnici e culturali, convegni e iniziative di formazione continua e aggiornamento permanente per i professionisti associati e gli operatori di settore, e quant’altro si ritenga opportuno per lo sviluppo della professione (dibattiti, manifestazioni, iniziative pubbliche, pubblicazioni,…); 
  8. Promozione di progetti di ricerca (anche multicentrici e sovranazionali) finalizzati all’approfondimento scientifico, alla valutazione e allo sviluppo della Drammaterapia e delle sue applicazioni. 
  9. Promozione di contatti e scambi con tutte le istituzioni pubbliche e private italiane e straniere (in particolare università, aziende sanitarie, enti locali, società scientifiche, enti socio-assistenziali, scuole e accademie, associazioni culturali e artistiche …) interessate alla Drammaterapia sotto i profili della clinica, delle applicazioni, dell’integrazione multidisciplinare, della formazione, della ricerca. 
  10. Pubblicazione di periodici, libri, materiali audiovisivi, supporti multimediali, nonché fruizione di tutti i canali di informazione funzionali alla corretta divulgazione di quanto attiene alle finalità associative. 
  11. Diffusione tempestiva delle informazioni relative alla professione;
  12. Predisposizione di strumenti a tutela dell’utenza ai sensi della Legge 4/2013
  13. Ogni altra iniziativa o azione utile alla realizzazione di dette finalità. 

ARTICOLO 6 – AFFILIAZIONE E CONSOCIAZIONE 

In funzione di una più efficace realizzazione delle finalità associative, la S.P.I.D. si riserva di stabilire rapporti di affiliazione e/o consociazione con altre associazioni nazionali e/o internazionali. 

L’affiliazione e/o la consociazione devono avvenire previa deliberazione del relativo protocollo d’intesa da parte dell’assemblea generale a larga maggioranza (almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto, presenti o legalmente rappresentati). 

ARTICOLO 7 – SOCI 

Possono richiedere l’ammissione a socio dell’Associazione SPID tutte le persone fisiche e giuridiche che posseggano i requisiti stabiliti dal presente Statuto, ne condividano i contenuti, partecipino alla realizzazione delle finalità istituzionali e contribuiscano al finanziamento dell’associazione. 

I soci SPID si distinguono in:

  1. Soci fondatori: sono i firmatari dell’atto costitutivo della S.P.I.D.. Conclusa la fase fondativa della S.P.I.D. (a garanzia della quale hanno avuto mandato da più ampie assemblee prefondative) i soci fondatori hanno la qualifica, i diritti e i doveri dei soci ordinari. 
  2. Soci ordinari: sono DRT che operano attivamente con la Drammaterapia, che hanno compiuto un iter formativo conforme ai criteri adottati dalla S.P.I.D e che hanno perciò titolo per l’iscrizione al “Registro Italiano dei DRT-S.P.I.D.”. 
  3. Soci associati: aderiscono alla S.P.I.D. sulla base di un motivato e documentato interesse professionale per la Drammaterapia, nella quale hanno intrapreso un iter formativo, che si impegnano a completare conformemente ai criteri adottati dalla S.P.I.D.. 
  4. Soci onorari: sono nominati per meriti personali, professionali, scientifici e/o culturali pubblicamente riconosciuti nel campo della Drammaterapia e/o di discipline affini. 
  5. Soci sostenitori: sono tutti coloro che vogliono contribuire economicamente al sostegno dell’associazione S.P.I.D. e non sono tenuti ad essere DRT o appartenenti a discipline affini. 

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle attività promosse dalla S.P.I.D. 

Tutti i soci hanno diritto di partecipazione e di parola all’assemblea generale e, ad eccezione dei soci onorari e sostenitori, hanno diritto al voto. 

ARTICOLO 8 – AMMISSIONE DEI SOCI 

Per essere ammesso/a a socio/a occorre inoltrare al Presidente della S.P.I.D. la relativa istanza (accompagnata dal curriculum formativo e professionale con la relativa documentazione probatoria) e versare la quota associativa. 

L’ammissione dei soci, così come il passaggio di soci associati a soci ordinari, è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo e alla ratifica da parte dell’Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo esamina le domande di ammissione nel corso della prima riunione successiva alla data della loro presentazione. 

Qualora un’istanza fosse respinta, l’interessato/a ha facoltà entro trenta giorni di presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei soci nel corso della sua successiva convocazione. 

Le dimissioni vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, cui spetta esaminarle e renderle eventualmente esecutive. 

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI MORALI  E FINANZIARI DEI SOCI 

Tutti i soci condividono le finalità della S.P.I.D. e sono tenuti a: 

  1. Osservare integralmente il presente Statuto, regolamenti e deliberazioni emanati dagli organi sociali 
  2. Uniformare la propria condotta operativa al Codice Etico e ai criteri di professionalità indicati nel codice deontologico dell’Associazione.
  3. Partecipare in modo documentato a iniziative formative o di aggiornamento, secondo quanto definito dal Regolamento interno
  4. Sostenere attivamente lo sviluppo della S.P.I.D. e la realizzazione degli scopi associativi. 
  5. Corrispondere annualmente, ad eccezione dei soci onorari, la quota sociale il cui importo è fissato dall’Assemblea Generale. Il/la socio/a che non avrà versato la quota sociale dopo un anno di morosità sarà considerato/a d’ufficio dimissionario/a. La perdita della qualità di socio non dà diritto ad alcun diritto sul patrimonio dell’associazione. Ogni altro contributo finanziario, relativo al sostegno delle attività sociali, ha carattere volontario.

ARTICOLO 10 –  PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI

Ogni grave infrazione degli obblighi anzidetti potrà essere motivo di provvedimenti disciplinari, fino alla radiazione dalla S.P.I.D., preceduta o meno da richiami e/o sospensioni temporanee. 

La segnalazione di infrazioni agli obblighi morali, professionali e/o sociali deve pervenire per iscritto alla Commissione Etica, che provvede ad accertare ed esaminare i fatti e a proporre una eventuale sanzione, ovvero ad archiviare il caso. 

Il procedimento disciplinare deve essere iniziato entro 3 mesi dalla conoscenza del fatto a seguito di esposto proposto da qualunque associato.

Ogni provvedimento disciplinare proposto dalla Commissione Etica diviene esecutivo nel momento in cui viene deliberato dal Consiglio Direttivo e notificato per iscritto all’interessato/a. Il/la socio/a radiato/a dalla S.P.I.D. (ovvero sospeso/a per un periodo superiore a sei mesi) può entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci nella sua prima successiva convocazione, a maggioranza assoluta. 

Nel caso di infrazioni morali e/o professionali di particolare gravità, il/la Presidente ha facoltà di emettere nei confronti dell’interessato/a un provvedimento disciplinare di sospensione temporanea immediatamente esecutivo, valido sino all’adozione delle ordinarie procedure da parte della Commissione Etica e del Consiglio Direttivo nelle loro prime convocazioni. 

L’Associazione può pubblicizzare in ogni forma, anche all’esterno della stessa, tutti i provvedimenti sanzionatori, così come i provvedimenti di ammissione, l’esclusione, la decadenza, il recesso. La forma di pubblicità deve essere decisa dal collegio dei probiviri.

Il provvedimento sanzionatorio potrà essere pubblicato sul sito web nazionale.

ART.11 – ESCLUSIONE E DECADENZA

Il socio, ad eccezione del socio onorario, decade automaticamente quando:

  • non osserva le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento interno, del Codice Etico dell’associazione e le deliberazioni degli organi sociali; 
  • risulta moroso nel pagamento della quota associativa, per oltre un anno;
  • non adempie i criteri di formazione continua con aggiornamento e monitoraggio professionale annuale.

ARTICOLO 12 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

Gli organi dell’Associazione SPID sono: 

  • l’Assemblea dei soci 
  • il Consiglio Direttivo 
  • il/la Presidente 
  • il/la Vicepresidente/i
  • il/la Segretario/a Economo, se nominato
  • il Collegio dei Probiviri
  • il Comitato Scientifico
  • la Commissione Valutatrice
  • le Commissioni (facoltativo)
  • Il Collegio dei Revisori dei conti (facoltativo)

La struttura organizzativa rappresentante gli organi istituzionali e l’elenco dei soci facenti parte degli organi previsti dal presente Statuto sono pubblicati e resi noti sul sito internet dell’Associazione ai sensi dell’Art.5, comma 1, lett. c) e d) della legge 4 del 2013

Coloro che ricoprono cariche sociali non hanno diritto ad alcun compenso per l’espletamento delle relative funzioni ma può essere riconosciuto loro il rimborso per le spese di trasporto e per le trasferte per incarichi associativi   

ARTICOLO 13 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea Generale è il massimo organo deliberante dall’associazione. È costituita dai soci in regola con il pagamento delle quote sociali e potrà tenersi in luogo diverso dalla sede, purché in Italia. 

Ogni socio/a (ad esclusione dei soci onorari e dei soci sostenitori) ha diritto ad esprimere un voto e può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da un altro/a socio/a avente diritto al voto, fino ad un massimo di due deleghe per ogni socio/a presente. 

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria, una volta l’anno, su convocazione del Consiglio Direttivo, per approvare il bilancio (consuntivo e preventivo), ratificare l’ammissione di nuovi soci, rinnovare le cariche sociali (elezione dei membri del Direttivo, il presidente, il collegio dei Probiviri), stabilire le quote sociali annue (su proposta del Consiglio Direttivo, sulla base del fabbisogno previsto), deliberare sulle proposte e i temi all’ordine del giorno, deliberare lo scioglimento dell’associazione e impartire direttive per la devoluzione dei beni; in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o il/la Presidente ne ravvisino la necessità, ovvero quando almeno un terzo dei soci ne faccia richiesta scritta, allegando l’Ordine del Giorno da trattare. 

L’Assemblea va convocata con almeno quindici giorni di anticipo a mezzo posta, fax o e-mail specificando l’Ordine del Giorno, il luogo, il giorno e l’ora della riunione e della seconda convocazione, nel caso in cui l’Assemblea non possa validamente costituirsi in prima convocazione.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione a maggioranza assoluta dei soci (presenti o legalmente rappresentati); in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La seconda convocazione può aver luogo non meno di un’ora dopo la prima. I verbali dell’Assemblea devono essere trascritti in ordine cronologico su un apposito registro e firmati dal Presidente e dal Segretario/a/a Economo. 

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o – in sua assenza o vacanza di carica – dal vice Presidente o da un membro del direttivo appositamente nominato. Il  Segretario procede alla verbalizzazione delle deliberazioni. Il verbale recante svolgimento e decisioni dell’assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea

I verbali sono trascritti in ordine cronologico su un apposito registro e raccolti e conservati all’interno di un’area riservata del sito web dell’associazione al fine di consentire ai soci di prenderne visione.

All’Assemblea possono occasionalmente prendere parte, su invito del Consiglio Direttivo, anche solo limitatamente alla trattazione di alcuni specifici argomenti all’ordine del giorno, soggetti esterni alla S.P.I.D. in qualità di esperti consulenti e/o di uditori, se ciò è riconosciuto utile o necessario.

ARTICOLO 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea Generale a maggioranza relativa ed è costituito dal Presidente, dal/i Vicepresidente/i, dal Segretario/a/a Economo e da eventuali altri Consiglieri, sino ad un massimo di sette membri effettivi. 

Intervengono altresì ai lavori del Consiglio Direttivo, con funzione consultiva, i Responsabili delle Commissioni e delle eventuali Sezioni Locali. 

Tutti i soci (inclusi quelli onorari) possono presentare la propria candidatura. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri, concluso il mandato, possono essere nuovamente rieletti. Nel caso di decadenza di uno dei suoi membri, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione per scorrimento della graduatoria scaturita dalla votazione, ovvero demanda tale compito all’Assemblea. 

Il Consiglio Direttivo provvede a tutti gli atti necessari ed utili allo sviluppo della S.P.I.D. e al raggiungimento degli scopi associativi; a tal fine ha tutti i necessari poteri amministrativi. 

In particolare: 

  1. redige i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione della gestione annuale sull’attività svolta; 
  2. delibera l’impiego dei mezzi necessari alla realizzazione delle attività associative e dispone il più conveniente impiego del fondo comune; 
  3. delibera i regolamenti interni e il codice deontologico e di condotta e approva specifiche norme di attuazione dello Statuto e altra documentazione a supporto dell’attività associativa.
  4. cura, anche mediante delega al Presidente, al/ai Vicepresidente/i e/o ai Responsabili delle Sezioni Locali, le relazioni professionali e/o istituzionali inerenti alle finalità associative; 
  5. nomina eventuali Commissioni per lo svolgimento di compiti specifici e istituisce le sezioni territoriali; 
  6. nomina e licenzia l’eventuale personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico. 
  7. esamina le domande di associazione alla S.P.I.D. e di passaggio alla qualifica di soci ordinari (di concerto con la Commissione Formazione), accogliendole ovvero respingendole con adeguata motivazione, nonché le eventuali dimissioni; 
  8. cura la redazione, la pubblicazione e l’aggiornamento del “Registro Italiano dei DRT-S.P.I.D.”; 
  9. delibera i provvedimenti disciplinari proposti dalla Commissione Etica; 
  10. per particolari compiti può fare ricorso ad esperti e consulenti esterni. I rapporti tra la S.P.I.D., i soci ed eventuali consulenti esterni sono governati da quanto prevedono i regolamenti interni deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo non può assumere obbligazioni ed impegni finanziari, economici e/o di altra natura se non nei limiti del fondo comune, tenendo conto degli impegni e delle obbligazioni preesistenti. Per impegni presi oltre tali limiti rispondono personalmente ed in proprio i membri che li avessero autorizzati. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta l’anno e ogniqualvolta il/la Presidente lo reputi necessario o ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei suoi membri, effettivi e/o consultivi. La convocazione è effettuata per iscritto dal Presidente con almeno quindici giorni di anticipo e con l’indicazione dell’Ordine del Giorno. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti in carica e purché tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione. In tal caso, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente. I verbali delle sue riunioni devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e firmati dal Presidente e dal Segretario/a/a Economo. 

ARTICOLO 15 – IL/LA PRESIDENTE, I VICEPRESIDENTI E IL SEGRETARIO/A ECONOMO 

Il/la Presidente, eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni. In conformità con i principi della S.P.I.D. e in funzione di una effettiva e coerente rappresentatività, è un/una DRT di rilievo scientifico-professionale riconosciuto, così come il/la Vicepresidente. 

Il/la Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza istituzionale e legale della S.P.I.D. di fronte a terzi e in giudizio; presiede e convoca il Consiglio Direttivo di cui fa parte; firma le deliberazioni e quanto occorre per la loro attuazione; sorveglia il buon andamento amministrativo; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendone al Consiglio Direttivo nel più breve tempo e può delegare alcuni suoi compiti ad altri soggetti, anche non soci, con eventuale compenso che deve essere approvato dal consiglio direttivo.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa/fanno le veci con eguali poteri e responsabilità il/la Vicepresidente, e/o (limitatamente a materia di interesse locale e all’interno di modalità prestabilite) i Responsabili delle Sezioni Locali. 

Il Vice Presidente è eletto dall’Assemblea. Egli sostituisce il presidente o in forza di delega, o in caso di vacanza della carica. In tal caso, entro sessanta giorni, deve convocare l’assemblea per la nuova elezione.

Il Segretario/a/a Economo, di concerto con il/la Presidente, cura l’andamento amministrativo e gli ordinari rapporti con gli uffici, gli enti pubblici e privati e le banche. Il Segretario/a Economo verbalizza sugli appositi registri tutte le riunioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e riscuote le quote sociali. 

ARTICOLO 16 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente e due supplenti, anche estranei all’Associazione.

Il Collegio dei Probiviri viene costituito al fine di sorvegliare il comportamento dei soci e di prendere ogni necessario provvedimento in caso di immoralità, scorrettezza o violazione del codice di condotta o del codice deontologico adottato dall’Associazione.

Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall’assemblea dei soci e resta in carica tre anni, salvo diversa deliberazione assembleare, decide a maggioranza e a seconda della gravità dei fatti, può comminare le seguenti sanzioni: la censura scritta, la sospensione dei diritti sociali fino ad un anno, la decadenza da cariche sociali (che deve essere ratificata dall’assemblea) e l’espulsione.

Il Collegio dei Probiviri si attiva in seguito al provvedimento previsto dalla Commissione Etica laddove il/la/i socio/a/i responsabili della violazione ne richiedano l’intervento. Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza preventiva contestazione degli addebiti ed invito a fornire le proprie giustificazioni.

La carica è incompatibile con ogni altra carica all’interno dell’Associazione.

ARTICOLO 17 – COMITATO SCIENTIFICO 

Per lo sviluppo e l’approfondimento di temi specifici, coerenti con le finalità dichiarate nell’Art.4 dello Statuto ed in particolare per la definizione delle iniziative di aggiornamento professionale, il Consiglio Direttivo si avvale del Comitato Scientifico, i cui componenti sono individuati tra esperti professionisti della Drammaterapia e/o delle Arti Terapie, personalità del mondo scientifico ed accademico, nominati dal Consiglio Direttivo con modalità di volta in volta definite.

il Comitato Scientifico per la migliore organizzazione delle proprie attività, si articola in commissioni interne con compiti specifici.

ARTICOLO 18 – COMMISSIONE VALUTATRICE 

La Commissione Valutatrice, di volta in volta nominata per gli esami di ingresso per l’accesso all’elenco dei Professionisti della Drammaterapia (Registro Italiano dei DRT-S.P.I.D.), sarà composta dal Presidente, o suo delegato, e da almeno un membro del Consiglio Direttivo e/o un professionista che si occupa di formazione in Drammaterapia. 

ARTICOLO 19 – LE COMMISSIONI 

La S.P.I.D., tramite il/la Presidente e il Consiglio Direttivo, può avvalersi di Commissioni di studio, valutazione, elaborazione e proposta in merito ad alcune aree di particolare rilievo per la promozione e la tutela della qualità professionale, etica e scientifica del lavoro con la Drammaterapia. Le Commissioni esprimono generalmente parere consultivo; su particolari argomenti possono esprimere, con diritto di veto, parere vincolante le relative deliberazioni del Consiglio Direttivo. La composizione delle Commissioni, formate ciascuna da tre o più soci ordinari, associati e onorari salvo dove specificato, è deliberata e annualmente riconfermata o aggiornata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. La partecipazione ad una o più Commissioni non è incompatibile con una eventuale altra carica sociale. Ciascuna Commissione individua al suo interno un Responsabile che la rappresenti al Consiglio Direttivo. La S.P.I.D. istituirà quattro commissioni. 

  1. La “Commissione Didattica” elabora i criteri della formazione dei DRT; esamina i programmi didattici delle scuole e dei corsi di formazione in Drammaterapia che chiedessero il riconoscimento della S.P.I.D., esprimendo al riguardo parere vincolante; valuta con parere vincolante i titoli e i requisiti dei DRT relativamente allo svolgimento di funzioni didattiche, di formazione e di supervisione; elabora contributi e proposte in materia di formazione permanente dei DRT, dei didatti e dei supervisori e su tutto ciò che ricade nell’area della formazione.
  2. La “Commissione Registro Professionale” esamina i curricula e la relativa documentazione verificandone la rispondenza ai requisiti richiesti, esprimendo parere vincolante sull’ammissione dei soci e sul passaggio di soci associati a soci ordinari; affianca per le proprie competenze il Consiglio Direttivo nella redazione del “Registro Italiano dei DRT-S.P.I.D.”. 
  3. La “Commissione Ricerca” promuove e coordina studi volti all’approfondimento scientifico, clinico e applicativo della Drammaterapia, proponendo anche al riguardo tutte le utili relazioni di collaborazione con istituzioni scientifiche e culturali; esamina la produzione di letteratura scientifica dei soci, esprimendo parere vincolante il riconoscimento delle ricerche, delle pubblicazioni e delle attività divulgative da svolgere sotto l’egida della S.P.I.D.; si occupa di tutto quanto riguarda la ricerca scientifica sulla Drammaterapia. 
  4. La “Commissione Etica” vigila sul rispetto del Codice Etico da parte dei soci, ne propone eventuali specificazioni ed ampliamenti, esamina segnalazioni e ricorsi relativi a comportamenti difformi dall’etica professionale da parte di soci, proponendo in merito eventuali sanzioni (richiamo, sospensione, radiazione), affianca per le proprie competenze il Consiglio Direttivo nella redazione del “Registro Italiano dei DRTS.P.I.D.”, si occupa di ogni questione in materia etica e disciplinare. 

Per particolari esigenze il Consiglio Direttivo può istituire altre Commissioni, di cui determina i compiti e le funzioni (anche scorporando parte dei compiti delle tre Commissioni anzidette) e la durata. L’eventuale carattere permanente di Commissioni di nuova istituzione deve essere deliberato dall’Assemblea Generale. 

ARTICOLO 20 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (REVISORE)

Il Collegio dei Revisori dei Conti – facoltativo – è costituito da tre componenti effettivi su richiesta dell’Assemblea dei soci. Il Collegio vigila sull’amministrazione della Associazione e accerta la regolare tenuta delle scritture contabili. Esamina i bilanci preventivi e consuntivi ed esprime le proprie osservazioni in apposite relazioni. La sua funzione è di tutela dei soci e dei terzi. In alternativa alla nomina di un Collegio, l’Assemblea dei soci può optare per la nomina di un Revisore unico, cui spettano le medesime funzioni sopra elencate. Esso elegge nel suo seno il/la Presidente. Il Collegio dei revisori o Revisore iscritto/i al Registro dei Revisori Legali non può essere composto da soci S.P.I.D.. Resta in carica tre anni e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Collegio sono rieleggibili

ARTICOLO 21 – LE SEZIONI LOCALI 

La S.P.I.D. può istituire sezioni locali, onde favorire una più efficace e capillare realizzazione delle finalità associative, tutelare e sviluppare in sede locale la qualità delle pratiche di Drammaterapia. È possibile istituire una sezione locale su proposta di almeno sette soci (di cui almeno cinque ordinari) residenti nell’area geografica corrispondente, previa deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale. Le Sezioni Locali operano uniformandosi e dando applicazione agli statuti, ai regolamenti e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, con autonomia funzionale e organizzativa per quanto concerne iniziative relative all’area geografica di loro pertinenza. Della responsabilità di tali iniziative si fa carico il Responsabile che ciascuna Sezione Locale individua annualmente al suo interno tra i soci ordinari e che rappresenta la Sezione nel Consiglio Direttivo quale membro consultivo. Ogni iniziativa delle Sezioni Locali che comporti significative opzioni di merito, ovvero rilevanti impegni finanziari, deve essere preventivamente sostenuta da apposita deliberazione del Consiglio Direttivo. 

ARTICOLO 22 – PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI  

Il patrimonio della S.P.I.D. è costituito dai beni mobili ed immobili che ne diverranno proprietà; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite  da:

  • quote sociali annualmente stabilite e/o da eventuali altri contributi e attività di soci e sostenitori volti ad incrementare l’attività sociale.
  • quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni ed eventi
  • garanzie e fideiussioni dei soci 
  • contributi dei privati
  • contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche
  • contributi di organismi internazionali
  • rimborsi derivanti da convenzioni
  • entrate derivanti da attività commerciali, promozionali e produttive, marginale e/o accessorie finalizzate al proprio mantenimento
  • entrate di natura volontaria
  • ogni altra entrata o conferimento non esplicitamente destinato a incremento del patrimonio.

Il bilancio consuntivo comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea entro il 31 marzo dell’anno successivo. Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto per il 10% nel fondo di riserva, il rimanente a disposizione per attività istituzionali.

All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa.

ARTICOLO 23 – ACCESSIBILITA’ AGLI ATTI

Gli atti dell’associazione saranno a disposizione degli associati presso la sede legale. Lo statuto, i regolamenti, il codice deontologico e delibere di particolare interesse verranno pubblicizzati anche mediante inserimento su sito web.

ARTICOLO 24 – MODIFICHE DI STATUTO 

Eventuali modifiche del presente Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, devono essere messe all’Ordine del Giorno dell’Assemblea Generale e approvate a larga maggioranza (almeno due terzi degli aventi diritto al voto, presenti o legalmente rappresentati). 

ARTICOLO 25 – LIQUIDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE  

La S.P.I.D. può estinguersi per raggiungimento del suo termine statutario o perché le finalità sono state raggiunte o perché è divenuto impossibile perseguirle oppure, infine, per insufficienza del fondo comune. In tal caso si provvederà alla liquidazione del suo patrimonio, la cui rimanenza attiva, ad estinzione avvenuta di tutte le passività, dovrà essere destinata ad attività consone agli scopi sociali indicate dall’Assemblea, o devoluto ad associazioni con le medesime finalità o con finalità complementari, fatti salvi gli obblighi imposti dalla legge.

ARTICOLO 26 –  RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti e alle norme e ai principi dell’Ordinamento Giuridico Italiano

Approvato in Assemblea Ordinaria S.P.I.D in data 26 Marzo 2022